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Collegio ABF di Milano - Decisione N. 4797 del 05 maggio 2017
03 Feb 2018
“In conclusione, il Collegio, esaminati gli atti e la produzione documentale delle parti, ritiene:
di accogliere le domande sub 1, 2 (restituzione degli interessi non pattuiti in forma scritta ndr) della parte ricorrente in quanto gli addebiti sono privi di giustificazione contrattuale e non risultano provati atti o comunicazioni idonee a fondare i diversi addebiti;
ritenuta l’assenza di accordo contrattuale che individuasse le commissioni di istruttoria e gestioni fidi e le spese di indennizzo scoperto di conto così come conteggiate dalla parte resistente, che sia ordinata la restituzione dei maggiori importi addebitati a tale titolo; altresì, ritenuta la difformità di quanto applicato rispetto a quanto pattuito a titolo di interessi, che sia restituita alla parte ricorrente la minor somma derivante dal relativo ricalcolo;
di accogliere la domanda sub 3 (applicazione di interessi anatocistici ndr) e pertanto, ritenuta la illegittimità della capitalizzazione di interessi, spese e commissioni per il periodo dal 1.1.2014 a 31.6.2015, che sia conseguentemente effettuato dall’intermediario il ricalcolo del dare/avere tra le parti anche con riferimento a tale voce;
constatato l’illegittimo addebito della CIV, per l’applicazione della quale non sono emersi elementi che ne giustifichino l’applicazione, nonché l’applicazione della CMS oltre i limiti di legge, il Collegio ordina che l’intermediario provveda alla restituzione delle somme addebitate a tale titolo, seppur limitatamente, quanto alla CMS, al periodo contestato dalla ricorrente.
Dott. Molteni - R. Rossini Ufficio Tecnico Metam s.r.l.