CRISI D'IMPRESA

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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza Decreto Legislativo n. 14 del 12/01/2019, in attuazione della L. n. 155/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14/02/2019 – entrata in vigore il 15/08/2020

 

Lo spirito della corposa riforma è quello di prevenire la crisi d’Impresa e quindi di intercettare il prima possibile i segnali d’allerta, indicatori che qualcosa non sta funzionando, allo scopo di salvare l’Impresa quando si è ancora in tempo.

La conservazione dell’azienda e la sua preservazione sono infatti il più alto valore perseguito dal legislatore e l’approccio seguito è quello finanziario, prospettico, piuttosto che quello rivolto alla semplice analisi dei dati del passato. Il concetto si riassume in un’analisi preventiva e non consuntiva.

Lo stato di crisi è definito come: “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

Viene quindi chiesto all’imprenditore di conoscere dove sta andando e come intende arrivarci.

GLI STRUMENTI DI ALLERTA

L’obbligo di adottare gli strumenti di allerta è posto in capo all’imprenditore (sia esso organizzato in forma individuale che in forma collettiva): il codice prevede infatti che è di fatto obbligatorio per tutti gli imprenditori adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi.

COSA SIGNIFICA CONCRETAMENTE?

Che l’imprenditore non può più agire sulla scorta di un’intuizione e della propria esperienza personale, ma deve tradurre in numeri e valori economico-finanziari i propri obiettivi formulando delle previsioni (ad esempio, attraverso elaborazione di un budget o di un piano industriale) e monitorare l’andamento gestionale, poiché la norma espressamente prevede che si faccia riferimento a flussi di cassa prospettici e ad obbligazioni pianificate. Fatto questo, dovrà poi predisporre un adeguato set di segnali che gli permettano di comprendere, tempestivamente, lo stato di crisi in cui si trova l’azienda. Le misure idonee ovviamente cambiano tra le varie aziende e saranno strutturate a seconda delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta. Il riferimento principale sarà costituito da appositi indici che saranno elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti

 A CHI SI RIVOLGE?

  1. A tutte le ragioni sociali ad eccezione delle Partite Iva Professionali
  2. Tutti gli oggetti sociali
  3. Tutto il territorio italiano
  4. Senza limite di fatturato

 OBBLIGHI INIZIALI (scadenza 16 dicembre 2019)

Le società o cooperative che nel corso degli ultimi due esercizi hanno superato almeno uno di questi parametri:

  • 20 dipendenti impiegati
  • 4 milioni di euro di fatturato
  • 4 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale

Entro il 16 dicembre 2019 dovranno nominare l’organo di controllo o il revisore ed eventualmente uniformare l’atto costitutivo e lo statuto.

 RESPONSABILITA’ DELLA CRISI D’IMPRESA

L’amministratore è il responsabile della Crisi d’Impresa con obbligo di predisporre un piano di Risoluzione della Crisi (3 mesi + 3 mesi) attivandosi immediatamente appena rilevata tale crisi con un progetto di risoluzione reale e fattibile.

In caso di difficoltà dell’impresa, secondo il decreto della Legge Fallimentare, l’imprenditore deve “Attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (Art 374.2).

Questo significa che, se l’imprenditore non riesce a riportare in equilibrio l’azienda sia operando da solo che ricorrendo ad esperti specializzati, potrebbe scattare la Procedura di Allerta, una procedura volta a trovare un accordo tra i creditori senza che la crisi sfoci in un’insolvenza.

  1. PROCEDURA D’ALLERTA

L’ALLERTA potrà essere:

  • interna

-se attivata dall’imprenditore, che in questo modo potrà evitare pesanti sanzioni

-se attivata dal collegio sindacale, dal revisore o dal sindaco (se presenti), che potrebbero incorrere in gravi responsabilità di mancata segnalazione di situazioni di crisi.

  • esterna, se attivata dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS o dall’agente della riscossione quando lo scaduto supera determinati livelli.

 

  1. I 7 INDICATORI DELLA CRISI D’IMPRESA

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC) ha presentato a settembre 2019 gli indicatori della crisi d’impresa. Si tratta degli indici di bilancio che secondo l’art 13 del nuovo codice della crisi riveleranno gli squilibri economici, patrimoniali e finanziari, precursori dell’eventuale crisi aziendale. Essi sono:

  1. Patrimonio netto negativo
  2. DSCR (Debt Service Coverage Ratio ovvero Copertura del debito) previsionale a 6 mesi
  3. Oneri finanziari sui ricavi
  4. Patrimonio netto sui mezzi di terzi
  5. Attivo a breve su passivo a breve
  6. Cashflow su attivo
  7. Debiti previdenziali e tributi sull’attivo

3.LA SEGNALAZIONE DEI CREDITORI PUBBLICI:

Agenzia delle Entrate ed Inps

In contemporanea all’obbligo di segnalazione dell’organo di controllo, vi è un altro gruppo di Enti che possono far scattare la procedura di composizione della crisi (e quindi la segnalazione all’OCRI): si tratta dell’Agenzia delle Entrate, degli Enti della riscossione e dell’INPS.

L’accumularsi di debiti verso l’erario e gli enti previdenziali è notoriamente, nella maggior parte dei casi, il primo segnale di crisi dell’impresa. Il codice della crisi prevede che quando i debiti per Iva, per contributi previdenziali e per crediti affidati all’agente della riscossione superano determinate soglie, l’ente deve avvisare il debitore che, se entro novanta giorni non avrà estinto il debito (o nell’ipotesi di rateizzazione, non risulterà in regola con i pagamenti o non avrà fatto spontaneamente istanza all’OCRI di composizione assistita della crisi o domanda di apertura di procedura concorsuale), si procederà d’ufficio alla segnalazione all’O.C.R.I. Si tratta di una ulteriore procedura d’allerta predisposta dal legislatore per intervenire prima che la situazione si deteriori in maniera irrimediabile.

Le soglie che fanno scattare la segnalazione sono attualmente fissate come segue:

- per Iva, nella misura del 30% del volume d’affari del periodo a cui si riferisce l’ultima liquidazione;

- per i contributi previdenziali nella misura della metà dei contributi maturati nell’anno precedente con   una soglia minima di 50mila euro;

- per il complesso dei crediti affidati per la riscossione, in 500mila euro per le imprese individuali e in 1.000.000 di euro per le società.

Non si opera la segnalazione se il debitore documenta di essere titolare di crediti d’imposta e di crediti verso la Pubblica amministrazione per un ammontare superiore alla metà del proprio debito.

 L’O.C.R.I.– Organismo di composizione della crisi

 Organismo di composizione della crisi sarà istituito presso la Camera di Commercio. Il suo ruolo sarà quello di instaurare una trattativa con i creditori che, nel termine di tre mesi, prorogabili per ulteriori tre mesi, porti ad una soluzione concordata stragiudiziale con i creditori.

E’ evidente che qualora non si giunga ad un accordo, si apriranno le porte della liquidazione giudiziale (ex fallimento).

L’imprenditore in difficoltà potrà auto-denunciarsi all’O.C.R.I. chiedendo l’intervento a supporto del progetto di risanamento.

Lo scopo dell’O.C.R.I. è di aiutare l’imprenditore a trovare una risoluzione della crisi ma, se l’azienda è troppo compromessa, l’ente ha la facoltà di chiedere la liquidazione giudiziaria.

 L'INTERVENTO DI METAM NELLE AZIENDE

La crisi non è una meteorite che si è abbattuta all’improvviso sull’azienda senza preavviso. La crisi nasce e cresce giorno dopo giorno. L’imprenditore vede la crisi arrivare ma nella maggior parte delle volte attende “tempi migliori”.

Nessuna crisi si risolve in una manciata di mesi, ma tutte le crisi sono risolvibili se prese fin dagli arbori. Per farlo sono necessari 3 passaggi fondamentali:

  1. Analisi dello stato attuale e proiezioni ad almeno 2 anni
  2. Predisposizione interna o esterna all’azienda di un sistema di rilevamento dei dati costante (preventivo).
  3. Se i parametri iniziali o i parametri di controllo costanti indicano una crisi, agire immediatamente per risolvere internamente la crisi senza che un ente esterno (O.C.R.I.), il quale non conosce l’azienda, le sue peculiarità, i punti di forza e di debolezza ma soprattutto l’imprenditore, possa basandosi solo su dei numeri, decidere la sorte dell’azienda e della vita presente e futura dell’imprenditore e dei suoi dipendenti.

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