Ciò significa che ricorrendo queste individuate circostanze, che di seguito vengo a riproporre, può dirsi per effetto dimostrato il carattere obbligatorio della clausola assicurativa:
Tali sono:
1) la polizza ha avuto funzione di copertura del credito.
2) vi è una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti sono stati stipulati contestualmente e hanno pari durata.
3) l'indennizzo è stato parametrato al debito residuo.
(…) L'iniziale dibattito, evidentemente voluto dagli intermediari, basato sulla non obbligatorietà era chiaramente strumentale in quanto fittiziamente cercava di mascherare, nel dato letterale, della natura facoltativa della clausola, come veniva riportata in contratto, quella che in realtà era, a tutti gli effetti, una clausola assicurativa obbligatoria.
Non solo perché senza il contraente forte (la Banca) non avrebbe concesso il credito (la qual cosa aveva mille e mille modi per far capire al Cliente a cominciare da quanto verbalmente riferivano i dipendenti di filiale o simili) ma anche per via del fatto che la polizza veniva “piazzata” con un evidente interesse. Spesso plurimo. L'intermediario (facente parte magari dello stesso Gruppo bancario) beneficiava di una commissione, poi il premio veniva pagato a una società (sempre del medesimo Gruppo bancario), e via dicendo.
AVV. SOLFERINI M. - La natura obbligatoria della polizza assicurativa nei contratti di finanziamento. L'obbligo di inclusione del costo della polizza assicurativa nel conteggio del Taeg sull'usura – TIDONA.COM - Issn 2039-7410